
Stai pianificando una vacanza o una semplice gita fuori porta? Oppure hai finalmente tempo per la tua mountain bike, o è iniziata la stagione dei giri in bicicletta? Se è così, probabilmente ti stai chiedendo come trasportare la tua bici e stai considerando l'uso di un portabici per la tua auto. Diciamocelo, abbattere i sedili non è sempre la soluzione ideale.
Inizi a cercare il portabici più adatto alle tue esigenze e, tra i vari modelli e soluzioni, sorgono alcune domande spontanee. Se ti riconosci in questo scenario, sei nel posto giusto per trovare risposte ai principali dubbi riguardo ai portabici.
Tutto ciò che devi sapere sui portabici posteriori per auto
Indice
I portabici posteriori sono legali?
Sì, i portabici posteriori sono legali. Tuttavia, devono rispettare specifiche caratteristiche. Non possono sporgere lateralmente per più di 30 cm per lato, evitando rischi per pedoni e altri veicoli. Inoltre, non devono ostacolare la visuale posteriore del conducente, inclusi lunotto e specchietti laterali.
I portabici devono garantire la visibilità di luci e targa. Se ciò non è possibile, è necessario un dispositivo supplementare con luci e targa ripetitrice, conforme al regolamento UNECE n. 26.
La lunghezza del portabici non può superare i 3/10 della lunghezza del veicolo.
Portabici posteriori auto
Il portabici deve essere omologato?
Sì, il portabici deve essere omologato e rispettare gli standard di sicurezza. Controlla sempre la presenza del marchio CE di omologazione europea. Non è richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, poiché il portabici è considerato un accessorio amovibile.

Quando va applicata la targa ripetitrice?
La targa ripetitrice va applicata se la targa del veicolo è coperta o poco visibile. È sufficiente una targa ripetitrice conforme all'art. 100 del Codice della Strada. Se il carico sporge più di 30 cm, va segnalato con uno o due pannelli omologati per carichi sporgenti (dimensioni 50x50 cm, con strisce bianche e rosse).
Nuove disposizioni del Decreto 21 gennaio 2025
Il Decreto del 21 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto importanti novità riguardo all'uso dei portabici e portasci montati su gancio traino. Ecco i punti chiave:
- Aggiornamento della carta di circolazione: non necessario se il peso e le dimensioni rispettano i limiti imposti.
- Dispositivi supplementari: devono replicare le luci posteriori del veicolo, tranne la luce di arresto centrale.
- Alloggiamento targa: conforme al regolamento europeo 2021/535.
- Regole di utilizzo: il portabici non deve sporgere oltre 30 cm dai fanali posteriori.
- Obblighi del conducente: verificare il corretto fissaggio, il funzionamento delle luci e il posizionamento della targa.
Queste norme mirano a garantire maggiore sicurezza per chi utilizza portabici e portasci su gancio traino. Controllare la conformità del proprio portabici alle nuove direttive è essenziale per evitare multe e problemi durante i viaggi.