Due amici caricano le loro mountain bike sul portabici da auto posteriore e da tetto

Stai pianificando una vacanza o una semplice gita fuori porta? Oppure hai finalmente tempo per la tua mountain bike, o è iniziata la stagione dei giri in bicicletta? Se è così, probabilmente ti stai chiedendo come trasportare la tua bici e stai considerando l'uso di un portabici per la tua auto. Diciamocelo, abbattere i sedili non è sempre la soluzione ideale.

Inizi a cercare il portabici più adatto alle tue esigenze e, tra i vari modelli e soluzioni, sorgono alcune domande spontanee. Se ti riconosci in questo scenario, sei nel posto giusto per trovare risposte ai principali dubbi riguardo ai portabici.


I portabici posteriori sono legali?

Sì, i portabici posteriori sono legali. Tuttavia, devono rispettare specifiche caratteristiche. Non possono sporgere lateralmente per più di 30 cm per lato, evitando rischi per pedoni e altri veicoli. Inoltre, non devono ostacolare la visuale posteriore del conducente, inclusi lunotto e specchietti laterali.

I portabici devono garantire la visibilità di luci e targa. Se ciò non è possibile, è necessario un dispositivo supplementare con luci e targa ripetitrice, conforme al regolamento UNECE n. 26.
La lunghezza del portabici non può superare i 3/10 della lunghezza del veicolo.


Portabici posteriori auto


Il portabici deve essere omologato?

Sì, il portabici deve essere omologato e rispettare gli standard di sicurezza. Controlla sempre la presenza del marchio CE di omologazione europea. Non è richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, poiché il portabici è considerato un accessorio amovibile.


Portabici posteriore a gancio traino

Quando va applicata la targa ripetitrice?

La targa ripetitrice va applicata se la targa del veicolo è coperta o poco visibile. È sufficiente una targa ripetitrice conforme all'art. 100 del Codice della Strada. Se il carico sporge più di 30 cm, va segnalato con uno o due pannelli omologati per carichi sporgenti (dimensioni 50x50 cm, con strisce bianche e rosse).


Nuove disposizioni del Decreto 21 gennaio 2025

Il Decreto del 21 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto importanti novità riguardo all'uso dei portabici e portasci montati su gancio traino. Ecco i punti chiave:

  • Aggiornamento della carta di circolazione: non necessario se il peso e le dimensioni rispettano i limiti imposti.
  • Dispositivi supplementari: devono replicare le luci posteriori del veicolo, tranne la luce di arresto centrale.
  • Alloggiamento targa: conforme al regolamento europeo 2021/535.
  • Regole di utilizzo: il portabici non deve sporgere oltre 30 cm dai fanali posteriori.
  • Obblighi del conducente: verificare il corretto fissaggio, il funzionamento delle luci e il posizionamento della targa.

Queste norme mirano a garantire maggiore sicurezza per chi utilizza portabici e portasci su gancio traino. Controllare la conformità del proprio portabici alle nuove direttive è essenziale per evitare multe e problemi durante i viaggi.